Art. 1.
(Riderminazione dotazioni organiche).

      1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che utilizzano personale precario, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano le dotazioni organiche, già rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti di attuazione, dei posti relativi al personale non di ruolo in servizio in ciascuna categoria o qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU), ivi compresi i lavoratori stabilizzati per sessanta mesi, dei dipendenti con contratti a tempo determinato, dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di collaborazione a progetto.